Benché i Disturbi Specifici dell’Apprendimento non siano certificati ai sensi della Legge n. 104/1992 e non abbiano diritto in ambito scolastico al supporto di un insegnante di sostegno, ci sono diverse leggi italiane per la tutela e l’assistenza a bambini con DSA. Questo articolo, sebbene non sia da considerarsi in nessun caso con il valore di consulenza legale, offre una panoramica sulle principali leggi italiane per il supporto delle famiglie di bambini con diagnosi o sospetto di DSA .

Il nostro ordinamento prevede prima di tutto leggi che tutelano il diritto allo studio dei bambini DSA. Queste leggi si focalizzano in primis sull’adozione di una didattica individualizzata e personalizzata, sull’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative, su adeguate forme di verifica e valutazione. L’ordinamento italiano rinforza inoltre le misure di supporto a vantaggio di questi alunni anche nella sfera privata. Le famiglie degli alunni del primo grado di istruzione hanno infatti diritto a poter beneficiare nel lavoro di forme di flessibilità oraria per garantire ai figli un’assistenza extrascolastica.

I DSA sono disturbi specifici dell’apprendimento che ostacolano il normale processo di apprendimento della lettura, scrittura e calcolo. Per fare diagnosi di DSA è necessario escludere il ritardo mentale, quindi un Q.I inferiore a 70. Quindi benché i DSA possano verificarsi in concomitanza con altre condizioni di handicap, o di apprendimento insufficiente e inappropriato, non ne sono la conseguenza. Si tratta di difficoltà che, non rientrando quindi nella 104, necessitano comunque di tutela e garanzia dei diritti allo studio.

Leggi italiane sui DSA: La legge 170

Nei casi di DSA certificato, si può far ricorso alla legge 170 che ha lo scopo di garantire una gestione appropriata dei DSA dettando i principi generali che possano guidare l’intervento in ambito scolastico e sanitario. Per questo la legge rende obbligatorio il Piano Didattico Personalizzato (PDP) nei casi in cui sia certificato il DSA. Il PDP è un documento con cui il consiglio di classe struttura un percorso formativo ad hoc per i ragazzi che presentano difficoltà nell’apprendimento. Si tratta quindi di uno strumento chiave ai fini dell’inclusione scolastica di alunni altrimenti destinati a rimanere “indietro” rispetto al resto della classe.

Legge 170 e prevenzione

La legge 170 affermando l’importanza di un’azione preventiva già a partire dai 5 anni di età, ha sensibilizzato sempre più le istituzioni scolastiche verso una maggiore attenzione nell’individuare in questo periodo evolutivo del bambino i fattori di rischio di presenza di DSA per poter intervenire preventivamente con programmi di potenziamento dei prerequisiti agli apprendimenti scolastici e così superare le difficoltà incontrate. Nel caso in cui tali difficoltà persistessero, ci si orienta sempre più verso un approfondimento eseguito da specialisti per poter definire se è presente un DSA.

“E’ compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA…”

Legge 170

Leggi italiane sui DSA: la Legge 289

In alcuni casi è possibile far ricorso anche alla legge 289, per ricevere l’indennità di frequenza. Se i genitori hanno una certificazione, una diagnosi che sottolinea la presenza di una compromissione nello svolgimento dei compiti allora anche nel caso di DSA le leggi italiane prevedono che è possibile usufruire dell’indennità. La legge 289/90 è infatti applicabile per bambini che presentino:

“una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” .

Articolo 2 legge 289/90

I requisiti necessari affinché un bambino possa beneficiare della legge 289 sono:

  1. Età minore di 18 anni.
  2. Il manifestare reali difficoltà a fare ciò che ci si aspetta in base alla propria età.
  3. Presenza di una difficoltà con carattere non transitorio.

L’indennità prevista dalla legge 289/90 viene erogata per aiutare le famiglie a sostenere i costi dei cicli di logopedia, dei cicli riabilitativi degli specialisti, dei supporti tecnologici necessari come strumenti compensativi per lo studio. L’indennità prevede un assegno mensile erogato dall’INPS. L’assegno può essere erogato per i nove mesi dell’anno scolastico, o anche per tutti i dodici mesi dell’anno se si dimostra che il bambino frequenta percorsi di riabilitazione nei mesi successivi alla chiusura della scuola.

Vorrei sottolineare che la diagnosi di Disturbo Specifico di apprendimento di per sé non garantisce il riconoscimento del diritto all’indennità di frequenza. Infatti il bambino, una volta avviata la procedura di richiesta e consegnati i documenti e le certificazioni, sarà esaminato dalla commissione dell’INPS, la quale stabilirà se il bambino rientra nella condizione prevista dalla legge in base al grado di compromissione scolastica ed emotiva causato dal disturbo di apprendimento.

È opportuno sottolineare che l’indennità viene concessa come riconoscimento di una difficoltà persistente a svolgere i compiti, a leggere, scrivere o far di conto e non di un’invalidità (come nel caso della legge 104).

I DSA possono usufruire della legge 104?

La diagnosi di DSA esclude la presenza di ritardo mentale (Q.I sotto i 70) quindi non rientra nelle categorie di chi può usufruire delle relative agevolazioni attraverso la legge 104. Infatti l’articolo 3 della legge 104 afferma che può usufruire dei benefici della legge 104 chi:

presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione

Legge 104 art. 3, comma 1

I genitori possono richiedere il part-time secondo le leggi italiane sui DSA?

genitori lavoratori di bambini con DSA certificato, hanno diritto ad usufruire di orari di lavoro flessibili se impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa con i propri figli, o per accompagnare i propri figli a visite specialistiche, fino alla fine del primo ciclo di istruzione (terza media).

L’art. 6 della legge n.170/2010, disciplina infatti quelle che sono rubricate come “misure per i familiari” stabilendo, ai commi 1 e 2, che “i familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili” (comma 1); le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

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